Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PAOLO PERDUCA – Scarica lo statuto in pdf
COSTITUZIONE
Art. 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi della Legge 266/91, l’Associazione di Volontariato “PAOLO PERDUCA”, di seguito detta “Associazione”.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Tortona (AL), via XXV Aprile, n.8.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede legale nell’ambito della stessa città.
L’Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 4 – Finalità e attività
L’Associazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, nell’intento di ricordare l’opera dell’uomo e musicista Paolo Perduca, tragicamente deceduto il 23 ottobre 2004 in un grave incidente stradale.
Per poter realizzare i propri fini l’Associazione opera nei seguenti settori:
promozione della cultura e dell’arte;
assistenza sociale;
beneficenza.
SOCI
Art. 5 – I soci
Sono soci dell’Associazione:
– i fondatori;
– le persone che mosse da spirito di solidarietà condividano le finalità dell’ente, siano in possesso dei requisiti morali richiesti dai fini che esso si propone, e versino le quote associative determinate dall’Assemblea;
– le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori di attività dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, con voto unanime, sull’ammissione dei soci.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Il presente Statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato.
Art. 6 – Diritti dei soci
I soci hanno diritto:
– di partecipare alle Assemblee, purché essi siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
– di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;
– di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di recedere dall’Associazione.
I soci sono obbligati:
– a rispettare le norme del presente Statuto;
– a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
– a svolgere le attività preventivamente concordate;
– a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Tutte le prestazioni dei soci sono fornite a titolo gratuito, in modo personale e spontaneo. Le suddette prestazioni non possono essere retribuite, neppure indirettamente. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
L’Associazione di volontariato assicura i soci contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, connessi all’attività da questi prestata a favore dell’Associazione.
La qualità di socio viene meno in seguito a:
– recesso, da comunicare per iscritto all’Associazione;
– morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche, estinzione per gli enti;
– esclusione deliberata dall’Assemblea dei soci.
Le esclusioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 7 – Recesso dei soci
Il socio in ogni momento potrà recedere dall’Associazione, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito.
Art. 8 – Esclusione del socio
Il socio può essere escluso dall’Associazione quando:
– il suo comportamento è contrario a quanto stabilito nello statuto od alle finalità dell’ente;
– senza giustificato motivo, egli non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso l’Associazione;
– non provveda al versamento della quota associativa nel termine indicato dal Consiglio Direttivo;
– la sua condotta morale od altri fatti e circostanze personali siano tali da pregiudicare l’onorabilità o gli interessi dell’Associazione.
L’Assemblea dei soci può decidere con parere motivato l’esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all’interessato a mezzo di lettera raccomandata R.R.
Art. 9 – Dipendenti e collaboratori
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono instaurare con essa alcun rapporto di lavoro, sia esso dipendente od autonomo.
L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi delle prestazioni professionali di terzi nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’organizzazione od alla migliore qualificazione dell’attività.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.
Art. 11 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione, aventi diritto di voto, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno.
L’Assemblea è inoltre convocata:
– ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
– quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Qualora non vi sia l’approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.
In ogni caso, l’Assemblea si reputa regolarmente convocata quando sono presenti tutti i soci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 12 – Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
– fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;
– approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
– approvare il bilancio preventivo;
– approvare il bilancio consuntivo;
– stabilire i limiti delle spese rimborsabili agli amministratori dell’Associazione;
– stabilire gli indirizzi e le direttive generali per l’attività dell’Associazione;
– pronunciarsi su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione.
L’Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:
1) delibera le modifiche dello Statuto;
2) decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
4) nomina il liquidatore.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
Art. 13 – Rappresentanza dei soci in Assemblea
La rappresentanza dei soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro socio per iscritto.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
Art. 14 – Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell’Assemblea, il diritto dei soci di intervenire e la validità delle deleghe rilasciate.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad esclusione delle materie di competenza dell’Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente od a uno o più dei suoi membri.
Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
Il Consiglio direttivo è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno 10 giorni prima della data di convocazione.
In ogni caso , il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente convocato quando sono presenti tutti i suoi membri. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l’Assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.
Art. 16 – Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Assemblea. E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione di entrambi, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano d’età, del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
Art. 18 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
– contributi degli aderenti (per esempio: quote di iscrizione, quote annuali, ecc.);
– contributi dei privati;
– contributi di enti pubblici e privati;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L’Associazione di volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione con cui il Consiglio Direttivo determini modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L’Associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo, che dichiari l’accettazione con beneficio di inventario, e stabilisca modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite, in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
Art. 20 – Beni immobili, mobili ed altri beni
L’Associazione può acquistare o possedere, anche in comodato o locazione, beni immobili, beni mobili registrati, e beni mobili.
Art. 21 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.
Art. 22 – Esercizio sociale
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea Ordinaria per approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione del Presidente.
Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative all’anno trascorso.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
In occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, e del capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale dell’Associazione.
La perdita della qualità di socio, indipendentemente dalla sua causa, non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi o corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 24 – Quota sociale
La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 25 – Modificazioni dello statuto
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione di Volontariato.
Lo statuto può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione, riunita in via straordinaria.
Art. 26 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria – con la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci-, che determina le modalità di liquidazione dell’Ente e di ripartizione delle attività e dei beni residui in favore di altre Associazioni di Volontariato, iscritte nei Registri Regionali ai sensi della Legge 266/91, che perseguono i medesimi scopi.
Art. 27 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla legislazione vigente in materia di Organizzazioni di Volontariato ed Enti Non Profit.
Tortona li 10/09/2005
Giovanna Rondonotti
Giuseppe Perduca
Egidio Perduca
Maddalena Maggi
Sabrina Zinola
Vilma Martire